a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

UNIONE DOGANALE

 

ARTICOLO I-13

Settori di competenza esclusiva

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

unione doganale;….

 

ARTICOLO I-42

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:…..

c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i

servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della

prevenzione e dell'individuazione dei reati.

 

ARTICOLO III-151

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e

comporta il divieto‚ fra gli Stati membri‚ dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di

qualsiasi tassa di effetto equivalente‚ come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei

rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.

2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai

prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera

pratica negli Stati membri.

3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per

i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le

tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di

tali dazi e tasse.

4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati

tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che

fissano i dazi della tariffa doganale comune.

6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la

Commissione s'ispira:

a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi‚

b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione‚ nella misura in cui tale

evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese‚

c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti‚ pur

vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i

prodotti finiti;

d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di

assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.

 

Cooperazione doganale

ARTICOLO III-152

Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce

misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la

Commissione.

 

Divieto delle restrizioni quantitative

ARTICOLO III-153

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e

qualsiasi misura di effetto equivalente.

 

ARTICOLO III-154

L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚ all'esportazione e al

transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di

tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di

protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà

industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di

discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

 

ARTICOLO III-155

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano

carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli

Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure

o de facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le

importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al

paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle

restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione

destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚

nell'applicazione del presente articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei

produttori interessati.

 

Cooperazione di polizia

ARTICOLO III-275

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli

Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati

dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei

reati e delle relative indagini.

2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di

personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;

c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità

organizzata.

3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la

cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità

previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-314

L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità dell'articolo III-151, contribuisce

nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla graduale soppressione

delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle

barriere doganali e di altro tipo.