a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

TRASPORTI E RETI TRANSEUROPEE

 

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:…..

g) trasporti,

h) reti transeuropee,……..

 

ARTICOLO III-121

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della

pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio,

l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli

animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o

amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti

religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

 

ARTICOLO III-146

1. La libera circolazione dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal capo III, sezione 7

relativa ai trasporti…….

 

ARTICOLO III-223

……….

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a

progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del

Comitato economico e sociale…….

 

ARTICOLO III-236

1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla

presente sezione‚ nel quadro di una politica comune dei trasporti.

2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei

trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e

sociale.

La legge o legge quadro europea stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato

membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato

membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra misura utile.

3. All’atto dell’adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto

dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione

in talune regioni‚ come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

 

ARTICOLO III-237

Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e

salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una deroga‚ nessuno

Stato membro può rendere meno favorevoli‚ negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori

degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali‚ le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.

 

ARTICOLO III-238

Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

 

ARTICOLO III-239

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto‚ adottata nell'ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

 

ARTICOLO III-240

1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione‚ da

parte di un vettore‚ di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse

relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in

applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2.

3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a

garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Esso può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle

istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero

beneficio agli utenti.

4. La Commissione‚ di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i casi di

discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e‚ dopo aver consultato ogni Stato membro interessato‚

adotta‚ nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni

europee.

 

ARTICOLO III-241

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione

l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione

nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari‚ salvo quando tale applicazione sia

autorizzata da una decisione europea della Commissione.

2. La Commissione‚ di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i prezzi e le

condizioni di cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da una parte‚ alle esigenze di una

politica economica regionale adeguata‚ alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati‚ la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

 

ARTICOLO III-242

Le tasse o canoni che‚ a prescindere dai prezzi di trasporto‚ sono percepiti da un vettore al passaggio

delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole‚ avuto riguardo alle spese reali

effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del

presente articolo.

 

ARTICOLO III-243

Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di

Germania‚ sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati

dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che

risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una

Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione

europea che abroga il presente articolo.

 

ARTICOLO III-244

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo‚ composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti‚ ogniqualvolta lo

ritenga utile.

 

ARTICOLO III-245

1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari‚ su strada e per vie navigabili.

2. La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione

marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato

economico e sociale.

 

Reti transeuropee

ARTICOLO III-246

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire

ai cittadini dell'Unione‚ agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare

pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne‚ l'Unione

concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei

trasporti‚ delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ l'azione dell'Unione mira a favorire

l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in

particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari‚ intercluse e periferiche.

 

ARTICOLO III-247

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246‚ l'Unione:

a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi‚ le priorità e le grandi linee

delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati

progetti di interesse comune;

b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti‚ in

particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati

nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a)‚ in particolare mediante studi di fattibilità‚

garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento

negli Stati membri‚ mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle

infrastrutture dei trasporti.

L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al

paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato

economico e sociale.

Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro

esigono l'accordo dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri coordinano tra loro‚ in collegamento con la Commissione‚ le politiche svolte a

livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui

all'articolo III-246. La Commissione può prendere‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚

qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

4. L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e

garantire l'interoperabilità delle reti.

 

ARTICOLO III-315

 Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:…..

b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali

accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di

arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.

5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono

soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325.