a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
SVILUPPO
SOSTENIBILE, RICERCA E
PROGRESSO TECNOLOGICO
ARTICOLO I-03 Obiettivi dell'Unione…….. 3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico…. 4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione …..contribuisce …. allo sviluppo sostenibile della Terra ….. ARTICOLO I-14 Settori di competenza concorrente …. 3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. ARTICOLO II-73 Libertà delle arti e delle scienze Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. ARTICOLO II-97 Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. ARTICOLO III-121 Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali. Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio ARTICOLO III-248 1. L’azione dell’Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione. 2. Ai fini di cui al paragrafo 2, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese‚ comprese le piccole e medie imprese‚ i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione‚ mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie‚ in particolare‚ all'apertura degli appalti pubblici nazionali‚ alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative‚ sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione. ARTICOLO III-249 Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248‚ l'Unione svolge le azioni seguenti‚ che completano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione‚ promuovendo la cooperazione con e tra le imprese‚ i centri di ricerca e le università, b) promozione della cooperazione in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione, d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione. ARTICOLO III-250 1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione. 2. La Commissione‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚ può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato. ARTICOLO III-251 1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. Il programma quadro: a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorità; b) indica le grandi linee di dette azioni; c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo‚ ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari‚ fissati dai programmi specifici‚ non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. 4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. ARTICOLO III-252 1. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale‚ la legge o legge quadro europea stabilisce: a) le norme per la partecipazione delle imprese‚ dei centri di ricerca e delle università; b) le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca. La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento‚ fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione. La legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari‚ in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri interessati. 3. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può prevedere‚ d'intesa con gli Stati membri interessati‚ la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri‚ compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. La legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati. ARTICOLO III-253 Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. ARTICOLO III-254 1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. 2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo. 3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea. ARTICOLO III-255 All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di lavoro dell'anno in corso. ARTICOLO III-279 1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tal fine‚ nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ la loro azione è intesa:…. d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione‚ di ricerca e di sviluppo tecnologico. 2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e‚ per quanto è necessario‚ coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato. 3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti. ARTICOLO III-292….. 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:…… d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;…… f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale….. L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine. ARTICOLO III-311 1. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di: d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future….. |