a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

SALUTE  E SANITA’

 

ARTICOLO I-14

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:….k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III……

 

ARTICOLO I-17

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I

settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana……..

 

ARTICOLO II-95

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle

condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le

politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

 

ARTICOLO III-117

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene

conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di

una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di

istruzione, formazione e tutela della salute umana.

 

ARTICOLO III-172

…..3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità,

sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione

elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici….

…..8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che

è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che

esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.

 

ARTICOLO III-210

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione

degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza

dei lavoratori,………

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione

tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi

di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le

esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e

regolamentari degli Stati membri;

b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le

prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle

normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli

amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di

piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale……..

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di

mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i

regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere

recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto,

le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo

Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in

qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.

5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:

a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi

fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio

finanziario dello stesso,

b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la

Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.

……

ARTICOLO III-233

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

…….b) protezione della salute umana;………..

 

ARTICOLO III-235

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione

dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

 

ARTICOLO III-278

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione è garantito un

livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità

pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo

per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:

a) la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione -

l'informazione e l'educazione in materia sanitaria;

b) la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere

transfrontaliero.

L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la prevenzione, volta a

ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.

2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo

e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati

membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i

rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto

contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare

iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di

migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le

organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. In deroga all’articolo I-12, paragrafo 5 e all’articolo I-17, lettera a) e in conformità

dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla

realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine

umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri

mantengano o introducano misure protettive più rigorose;

b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della

sanità pubblica;

c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di

impiego medico;

d) misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a

carattere transfrontaliero.

La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del

Comitato economico e sociale.

5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e

migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre

frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al

tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative

e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni

e del Comitato economico e sociale.

6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare

raccomandazioni.

7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro

politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le

responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica

e l’assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non

pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

 

ARTICOLO III-290

Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.