a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

REGIME FISCALE

 

ARTICOLO III-151

…..4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati

tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale……

 

ARTICOLO III-158

1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una

distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda

il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni

legislative e regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza

prudenziale sulle istituzioni finanziarie‚ o di stabilire procedure per la dichiarazione dei

movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare misure

giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza…….

4. …. il Consiglio può adottare una decisione europea  che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

 

ARTICOLO III-170

1. Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati

membri imposizioni interne‚ di qualsivoglia natura‚ superiori a quelle applicate direttamente o

indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre‚ nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese

a proteggere indirettamente altre produzioni.

2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono

beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi

applicate direttamente o indirettamente.

3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari‚ dalle imposte di

consumo e dalle altre imposte indirette‚ si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli

altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti

dagli Stati membri‚ soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente

approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su

proposta della Commissione.

 

ARTICOLO III-171

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione

delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari‚ alle imposte di consumo ed altre imposte

indirette‚ sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il

funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

 

ARTICOLO III-172

1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la

realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le

misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative

degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È

adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali…..

 

. ARTICOLO III-234

1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per

realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172‚ il Consiglio adotta all'unanimità leggi

o leggi quadro europee che prevedono:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

 

ARTICOLO III-248

…..2. Ai fini di cui al paragrafo 2, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese‚ comprese le

piccole e medie imprese‚ i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo

tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione‚ mirando soprattutto a

permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le

potenzialità del mercato interno grazie‚ in particolare‚ all'apertura degli appalti pubblici nazionali‚ alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

 

ARTICOLO III-256

…….3. In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo…..

 

Industria

ARTICOLO III-279

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla

competitività dell'industria dell'Unione……..

3….La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia     misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.

 

ARTICOLO III-288

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano‚ all'entrata negli Stati membri‚ del

divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati

membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.

3. Tuttavia‚ i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità

del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in

provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali‚ a causa degli obblighi internazionali

particolari cui sono soggetti‚ applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori

non deve provocare‚ in linea di diritto o di fatto‚ una discriminazione diretta o indiretta tra le

importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

 

Il Parlamento europeo

ARTICOLO III-330

………2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per

l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo

parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità

per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.

 

ARTICOLO III-424

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guayana francese,

della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, … il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei …Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche….