a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

PROPRIETA’

 

ARTICOLO II-77

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di

usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non

per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in

tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato

dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

 

ARTICOLO III-138

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una

determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in

virtù del paragrafo 1‚ in particolare:…….

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di

uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro‚ sempre che non siano

lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227‚ paragrafo 2‚

 

ARTICOLO III-157

1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in

vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione

per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino

investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali

diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti

in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori

mobiliari nei mercati finanziari……..

 

ARTICOLO III-176

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro

europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione

uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di

autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio

delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-315

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto

concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli

scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti

esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure

di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La

politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna

dell'Unione.

 

ARTICOLO III-364

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di

giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su

controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli

europei di proprietà intellettuale.

 

ARTICOLO III-425

La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.