a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
PROPRIETA’
ARTICOLO II-77 1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. ARTICOLO III-138 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare:……. e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227‚ paragrafo 2‚ ARTICOLO III-157 1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari…….. ARTICOLO III-176 Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. ARTICOLO III-315 1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. ARTICOLO III-364 Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà intellettuale. ARTICOLO III-425 La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. |