a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
PROFESSIONI
ARTICOLO I-32 ……3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale….. ARTICOLO II-75 Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. ARTICOLO II-101 Diritto ad una buona amministrazione 2. Tale diritto comprende in particolare:….b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale….. ARTICOLO III-141 1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa: a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri titoli, b) al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche‚ paramediche e farmaceutiche‚ la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri. ARTICOLO III-145 Ai fini della Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione‚ in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. I servizi comprendono in particolare:……d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per l'esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini. |