a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

POLITICHE  SOCIALI

 

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:……

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,

c) coesione economica, sociale e territoriale,……

 

ARTICOLO I-15……..

3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli

Stati membri.

 

ARTICOLO I-32

Gli organi consultivi dell'Unione…….

3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori

di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare

nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

 

ARTICOLO I-48

Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della

diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

 

ARTICOLO II-94

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai

servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul

lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le

modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle

prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell’Unione e alle

legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto

all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro

che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le

legislazioni e prassi nazionali.

 

ARTICOLO III-117

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene

conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di

una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di

istruzione, formazione e tutela della salute umana.

 

ARTICOLO III-125

1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui

all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino

dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o

legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.

2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di

azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai

passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative

alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa

consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-136

1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie

per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ attuando in particolare un sistema che consenta di

assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali‚ sia per il

sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste‚

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di

cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per

quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri

l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal

caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi

da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui

all’articolo III-396, oppure

b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente

proposto si considera non adottato.

 

ARTICOLO III-167

1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato interno‚ nella

misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero

mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚

falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati

senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚………

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia

anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle

regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e

sociale;……

e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su

proposta della Commissione.

 

Politica sociale

ARTICOLO III-209

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella

Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,

una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire

un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che

favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

 

ARTICOLO III-210

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione

degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza

dei lavoratori,

b) condizioni di lavoro,

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

e) informazione e consultazione dei lavoratori,

f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa

la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio

dell'Unione,

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,

i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il

trattamento sul lavoro,

j) lotta contro l'esclusione sociale,

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione

tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi

di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le

esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e

regolamentari degli Stati membri;

b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le

prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle

normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli

amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di

piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge

quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del

Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere

applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di

mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i

regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere

recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto,

le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo

Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in

qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.

5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:

a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi

fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio

finanziario dello stesso,

b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la

Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.

6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di

sciopero, né al diritto di serrata.

 

ARTICOLO III-211

1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni

misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica

sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.

3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la

Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali

trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la

Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

 

ARTICOLO III-212

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a

relazioni contrattuali, compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie

delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.

Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali

è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.

 

ARTICOLO III-213

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della

Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il

coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente

sezione, in particolare per le materie riguardanti:

a) l'occupazione;

b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;

c) la formazione e il perfezionamento professionale;

d) la sicurezza sociale;

e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

f) l'igiene del lavoro;

g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e

organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli

che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla

definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla

preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è  pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato

economico e sociale.

 

ARTICOLO III-214…..

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio

delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e

impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di

pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale……

 

ARTICOLO III-215

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

 

ARTICOLO III-216

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al

Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

 

ARTICOLO III-217

Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la

protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di

protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa

consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato:

a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati

membri e nell'Unione;

b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con

la Commissione;

c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre

attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di

propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

 

ARTICOLO III-218

La Commissione dedica‚ nella relazione annuale al Parlamento europeo‚ un capitolo speciale

all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

 

ARTICOLO III-219

1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e

contribuire così al miglioramento del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo che ha

l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai  cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale…..

 

ARTICOLO III-292

……L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le

organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo

comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle

Nazioni Unite.

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello

di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza

e la sua integrità;……

 d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e

ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la

progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;……       

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il

Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale

coerenza e cooperano a questo fine.

 

ARTICOLO III-315 ………

Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:……..

b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali

accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di

arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione….

6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica

commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati

membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati

membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.