a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

POLITICHE  REGIONALI

 

 

ARTICOLO I-11

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva,

l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono

essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e

locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio

raggiunti a livello di Unione…….

 

ARTICOLO I-32

Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle

regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che

sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o

politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta……

 

ARTICOLO III-121

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della

pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio,

l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli

animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o

amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti

religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

 

ARTICOLO III-220

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione‚ questa sviluppa e prosegue la

propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo

delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da

transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o

demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni

insulari, transfrontaliere e di montagna.

 

ARTICOLO III-221

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere

gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni

dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro

realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi

a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚

Fondo sociale europeo‚ Fondo europeo di sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli

investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

 

ARTICOLO III-222

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali

squilibri regionali esistenti nell'Unione‚ partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale

delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

 

ARTICOLO III-224

La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale.

È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III–219, paragrafo 3.

 

ARTICOLO III-241

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione

l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione

nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari‚ salvo quando tale applicazione sia

autorizzata da una decisione europea della Commissione.

2. La Commissione‚ di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i prezzi e le

condizioni di cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da una parte‚ alle esigenze di una

politica economica regionale adeguata‚ alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati‚ la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

 

ARTICOLO III-243

Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di

Germania‚ sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati

dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che

risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una

Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione

europea che abroga il presente articolo.

 

ARTICOLO III-246

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire

ai cittadini dell'Unione‚ agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare

pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne‚ l'Unione

concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei

trasporti‚ delle telecomunicazioni e dell'energia…..

 

ARTICOLO III-280

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle

diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune…..

 

ARTICOLO III-292……..

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le

organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo

comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle

Nazioni Unite…….

 

ARTICOLO III-386

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio,

deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che

determina la composizione del Comitato.

 

ARTICOLO III-388

……….

Quando il Comitato economico e sociale è consultato‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la

Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni,  se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione‚

unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

 

ARTICOLO III-394

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire‚ facendo appello al mercato dei

capitali ed alle proprie risorse‚ allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse

dell'Unione. A tal fine facilita‚ in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie‚ senza

perseguire scopi di lucro‚ il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

a)      progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate…….

 

ARTICOLO III-424

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guayana francese,

della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla

grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla

dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave

danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro,

regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della

Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del

Parlamento europeo……

 

ARTICOLO IV-441

Unioni regionali

Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il

Lussemburgo‚ come pure tra il Belgio‚ il Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura in cui gli obiettivi

di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.