a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
POLITICHE REGIONALI
ARTICOLO I-11 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione……. ARTICOLO I-32 Gli organi consultivi dell'Unione 1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive. 2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta…… ARTICOLO III-121 Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali. ARTICOLO III-220 Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione‚ questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. ARTICOLO III-221 Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ Fondo sociale europeo‚ Fondo europeo di sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. ARTICOLO III-222 Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione‚ partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino. ARTICOLO III-224 La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III–219, paragrafo 3. ARTICOLO III-241 1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari‚ salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione. 2. La Commissione‚ di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da una parte‚ alle esigenze di una politica economica regionale adeguata‚ alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati‚ la Commissione adotta le necessarie decisioni europee. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali. ARTICOLO III-243 Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania‚ sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga il presente articolo. ARTICOLO III-246 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire ai cittadini dell'Unione‚ agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne‚ l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti‚ delle telecomunicazioni e dell'energia….. ARTICOLO III-280 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune….. ARTICOLO III-292…….. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite……. ARTICOLO III-386 Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato. ARTICOLO III-388 ………. Quando il Comitato economico e sociale è consultato‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa. Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione‚ unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni. ARTICOLO III-394 La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire‚ facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse‚ allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita‚ in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie‚ senza perseguire scopi di lucro‚ il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate……. ARTICOLO III-424 Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guayana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo…… ARTICOLO IV-441 Unioni regionali Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo‚ come pure tra il Belgio‚ il Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso. |