a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

POLITICA FINANZIARIA, ECONOMICA E MONETARIA

 

ARTICOLO I-03

Obiettivi dell'Unione……..

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,

che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di

miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico…

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le

sono attribuite nella Costituzione.

 

ARTICOLO I-13

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a) unione doganale;

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e) politica commerciale comune.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché

tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di

esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o

alterarne la portata.

 

ARTICOLO I-15

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il

Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche……

 

ARTICOLO I-53

Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun

esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.

2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale

in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto

giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione

della spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le

eccezioni previste da quest'ultima.

5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere

incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere

finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario

pluriennale di cui all'articolo I-55.

6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri

e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale

principio.

7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre

attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

 

ARTICOLO I-54

Risorse proprie dell'Unione

1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a

compimento le sue politiche.

2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre

entrate.

3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse

proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o

sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del

Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati

membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse

proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del

paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO I-55

Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese

dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei

massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402.

2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei

membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al

Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di

cui al paragrafo 2.

 

ARTICOLO I-56

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente all'articolo III-404.

 

ARTICOLO II-96

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta

l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi

nazionali, conformemente alla Costituzione.

 

ARTICOLO III-130

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno,

conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione…….

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che

definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato

nell'insieme dei settori considerati.

4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2,

la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato‚ per

l'instaurazione del mercato interno‚ da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può

proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere carattere temporaneo ed

arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

 

Capitali e pagamenti

ARTICOLO III-156

Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai

pagamenti tra Stati membri‚ e tra Stati membri e paesi terzi.

 

ARTICOLO III-157

1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in

vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione

per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali

diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti

in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori

mobiliari nei mercati finanziari.

Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire‚ nella maggior misura possibile e senza

pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚ l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra

Stati membri e paesi terzi.

3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire

misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione

dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-158

1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una

distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda

il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni

legislative e regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza

prudenziale sulle istituzioni finanziarie‚ o di stabilire procedure per la dichiarazione dei

movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare misure

giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di

stabilimento compatibili con la Costituzione.

3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di

discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei

pagamenti di cui all'articolo III-156.

4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la

Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre

mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea

che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più

paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono

giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato

interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

 

ARTICOLO III-159

Qualora‚ in circostanze eccezionali‚ i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi

diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e

monetaria‚ il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni

europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚ per un periodo non

superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione

della Banca centrale europea.

 

ARTICOLO III-160

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la

prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un

insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il

congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o

detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la

legge europea di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

 

ARTICOLO III-177

Ai fini dell'articolo I-3‚ l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende‚ alle condizioni

previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto

coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri‚ sul mercato interno e sulla

definizione di obiettivi comuni‚ condotta conformemente al principio di un'economia di mercato

aperta e in libera concorrenza.

Parallelamente‚ alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione

comprende una moneta unica‚ l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di

una politica del cambio uniche‚ che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei

prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚ di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione,

conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi:

prezzi stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.

 

Politica economica

ARTICOLO III-178

Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli

obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui

all'articolo III-179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di

un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle

risorse‚ conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.

 

ARTICOLO III-179

1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse

comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio‚ conformemente all'articolo III-178.

2. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ elabora un progetto di indirizzi di

massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio

europeo.

Il Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del Consiglio‚ dibatte delle conclusioni in merito

agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni‚ il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di

massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una

convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri‚ il Consiglio, sulla base di relazioni

presentate dalla Commissione‚ sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e

nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al

paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati membri trasmettono alla Commissione le

informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche

economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.

4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche

di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano

di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può

rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della

Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il

Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può decidere di rendere pubbliche le proprie

raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del

Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati

della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il

presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del

Parlamento europeo.

6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui

ai paragrafi 3 e 4.

 

ARTICOLO III-180

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della

Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione

economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati

prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà

a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚

su proposta della Commissione‚ può adottare una decisione europea che conceda, a determinate

condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del

Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-181

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia

da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in

appresso denominate "banche centrali nazionali")‚ a istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle

amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto

pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i

medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che‚ nel contesto

dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono dalle banche centrali nazionali e

dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

 

ARTICOLO III-182

Sono vietate le misure e le disposizioni‚ non basate su considerazioni prudenziali‚ che offrano alle

istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o

altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un

accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

 

ARTICOLO III-183

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali‚

dagli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ da altri organismi di diritto pubblico o da imprese

pubbliche di qualsiasi Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la

realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno

carico degli impegni dell'amministrazione statale‚ degli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ di

altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro‚ fatte salve le

garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare i regolamenti o decisioni europei

che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e

III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-184

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito

pubblico negli Stati membri‚ al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la

conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o effettivo‚ e il prodotto interno lordo superi

un valore di riferimento‚ a meno che:

i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello

che si avvicina al valore di riferimento, o

ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto

resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a

meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore

di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati‚ la

Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche

dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene

conto di tutti gli altri fattori significativi‚ compresa la posizione economica e di bilancio a medio

termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro‚

malgrado i criteri siano rispettati‚ sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un

parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un

disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.

6. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato

membro interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una valutazione globale‚ se esiste un

disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della

Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale

situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono

rese pubbliche.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del

Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le

raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.

Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro

in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

8. Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo

prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni‚ può rendere pubbliche dette

raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio‚

quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere‚

entro un termine stabilito‚ misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene

necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo

un calendario preciso‚ al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare

alla situazione.

10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità

del paragrafo 9‚ il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda dei casi‚ di rafforzare una o più

delle seguenti misure:

a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari‚ che saranno

specificate dal Consiglio‚ prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo

Stato membro in questione;

c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo

adeguato presso l'Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il disavanzo eccessivo non sia

stato corretto;

d) infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.

11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in

cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se

precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni‚ il Consiglio dichiara

pubblicamente‚ non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non

esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati

nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.

13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo

sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale

europea.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione,

adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione

di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-185

1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità

dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo‚ il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche

economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima,

definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di

un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle

risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i

seguenti:

a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;

c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli

Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La Banca centrale europea è consultata:

a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;

b) dalle autorità nazionali‚ sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue

attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura di

cui all'articolo III-187, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi

dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.

5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche

perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi

e la stabilità del sistema finanziario.

6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in

merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre

istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa

consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

 

ARTICOLO III-186

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in

euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali

banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali

costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca

centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono

misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche

destinate alla circolazione‚ nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il

Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

 

ARTICOLO III-187

1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale

europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del

Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

3. L'articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e 18‚ l'articolo 19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚

23‚ 24 e 26‚ l'articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36

dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere

emendati con legge europea:

a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della

Commissione.

4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui

all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28,

paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3

dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera

previa consultazione del Parlamento europeo:

a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della

Commissione.

 

ARTICOLO III-188

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla

Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi

decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi

dell'Unione‚ dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o

organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo

principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale

europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

 

ARTICOLO III-189

Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale‚ incluso lo statuto della banca

centrale nazionale‚ sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di

banche centrali e della Banca centrale europea.

 

ARTICOLO III-190

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca

centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del

Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:

a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3,

paragrafo 1‚ lettera a)‚ nell'articolo 19, paragrafo 1‚ nell'articolo 22 o nell'articolo 25,

paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale

europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187‚

paragrafo 4;

b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche

centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e

della Banca centrale europea;

c) raccomandazioni e pareri.

2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee‚ raccomandazioni e

pareri da essa adottati.

3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4‚ i regolamenti

europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di

infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti

dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.

 

ARTICOLO III-191

Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le

misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione

della Banca centrale europea.

 

ARTICOLO III-192

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura

necessaria al funzionamento del mercato interno‚ è istituito un comitato economico e finanziario.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o della Commissione‚ sia di propria iniziativa‚

destinati a tali istituzioni;

b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire

regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione‚ in particolare sulle relazioni

finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

c) fatto salvo l'articolo III-344‚ contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui

all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e

III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187,

paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo

III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri

compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

d) esaminare‚ almeno una volta all'anno‚ la situazione riguardante i movimenti di capitali e la

libertà dei pagamenti‚ quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti

dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i

pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale

esame.

Gli Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due

membri del comitato.

3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che fissa le

modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa

consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa

il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai

sensi dell'articolo III-197‚ il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il

sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio

e alla Commissione.

 

ARTICOLO III-193

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179‚ paragrafo 4‚ dell'articolo

III-184‚ eccettuato il paragrafo 13‚ degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3

e dell'articolo III-326‚ il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di

presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la

richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

 

Disposizioni specifiche agli stati membri la cui moneta è l'euro

ARTICOLO III-194

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità

delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente

tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo

III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché

siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro

prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

 

ARTICOLO III-195

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal

protocollo sull'Eurogruppo.

 

ARTICOLO III-196

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su

proposta della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle

questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito

delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa

consultazione della Banca centrale europea.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire

una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il

Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro

prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio

che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro

membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

 

Disposizioni transitorie

ARTICOLO III-197

1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni

necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:

a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la

zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),

b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),

c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3

e 5),

d) emissione dell'euro (articolo III-186),

e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190),

f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),

g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),

h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo

III-382, paragrafo 2),

i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un

interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti

istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),

j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze

finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati membri

la cui moneta è l'euro.

3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli

obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello

statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono

sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al

paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:

a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza

multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo

III-179, paragrafo 4);

b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro

(articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti

Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del

Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un

altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

 

ARTICOLO III-198

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚ la

Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati

membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione

economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la

legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri‚ incluso lo statuto della banca centrale

nazionale‚ da un lato‚ e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche

centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di

un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di

ciascuno di tali Stati membri:

a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione

prossimo a quello dei tre Stati membri‚ al massimo‚ che hanno conseguito i migliori risultati

in termini di stabilità dei prezzi;

b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una

situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di

cui all'articolo III-184‚ paragrafo 6;

c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema

monetario europeo per almeno due anni‚ senza svalutazioni nei confronti dell'euro;

d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza

raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di

cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere

rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della

Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei

mercati‚ della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti‚ di un

esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il

Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati

membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1‚

e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata

dei membri che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte

del Consiglio.

Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55% di tali membri del

Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati

membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali

membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri

partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera

raggiunta.

3. Se si decide‚ conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2‚ di abolire una deroga‚ il

Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano

irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e

stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato

membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui

moneta è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.

 

ARTICOLO III-199

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187‚ paragrafo 1,

il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema

europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo

decisionale della Banca centrale europea.

2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto

concerne detti Stati membri:

a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;

b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire

la stabilità dei prezzi;

c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;

d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali

nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;

e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria,

precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

 

ARTICOLO III-200

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse

comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del

meccanismo di cambio.

 

ARTICOLO III-201

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato

membro con deroga‚ provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti‚ sia

dal tipo di valuta di cui esso dispone‚ e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del

mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune‚ la Commissione procede senza

indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o

può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso

dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato

membro interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione

non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate‚ la

Commissione raccomanda al Consiglio‚ previa consultazione del comitato economico e finanziario,

il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne

fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali‚ alle quali gli Stati membri

con deroga possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si

trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri‚ con riserva del consenso di

questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal

Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti‚ la

Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle

misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.

 

ARTICOLO III-202

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga

immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201‚ paragrafo 2, uno Stato membro

con deroga può adottare‚ a titolo conservativo‚ le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure

devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non

andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia

di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione può

raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201.

3. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato

economico e finanziario‚ può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro

interessato deve modificare‚ sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.

 

ARTICOLO III-220

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione‚ questa sviluppa e prosegue la

propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo

delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da

transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o

demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni

insulari, transfrontaliere e di montagna.

 

ARTICOLO III-221

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere

gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni

dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro

realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi

a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ Fondo sociale europeo‚ Fondo europeo di sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo‚ al Consiglio‚ al Comitato delle

regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione

della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal

presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata‚ se del caso‚ di appropriate

proposte.

La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi‚ fatte

salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione

del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

 

ARTICOLO III-222

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali

squilibri regionali esistenti nell'Unione‚ partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale

delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

 

ARTICOLO III-223

1. Fatto salvo l'articolo III-224‚ la legge europea definisce i compiti‚ gli obiettivi prioritari e

l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi,

le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il

coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a

progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del

Comitato economico e sociale.

2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare

successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per

l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa

approvazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-224

La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale.

È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III–219, paragrafo 3.

 

ARTICOLO III-313

1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a

carico del bilancio dell'Unione.

2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del

bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore

militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti.

Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un

criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti.

Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o

della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale

a norma dell'articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro

finanziamento.

3. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire

il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di

iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una

missione di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso delibera previa consultazione

del Parlamento europeo.

I preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 che non sono a

carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi

degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri

dell'Unione, le decisioni europee che fissano:

a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni

finanziarie assegnategli;

b) le modalità di gestione del fondo iniziale;

c) le modalità di controllo finanziario.

Quando la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 non

può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri

dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio

sull'esecuzione di tale mandato.

 

Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

ARTICOLO III-319

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a

III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni

di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.

Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei

principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si

rafforzano reciprocamente.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del

paragrafo 1.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi

terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione

possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi

internazionali e a concludere accordi.

 

ARTICOLO III-320

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione,

il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.

 

ARTICOLO III-321

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e

obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza,

soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate

dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni

dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto

internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione

delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti

qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo III-292.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi

internazionali e a concludere accordi.

5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni

dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e

le modalità di funzionamento.

6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le

azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la

complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.

7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con

quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle

Nazioni Unite.

 

Misure restrittive

ARTICOLO III-322

1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la

riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il

Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari

esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne

informa il Parlamento europeo.

2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio può

adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone

fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie

giuridiche.

 

ARTICOLO III-382

1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del comitato

esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati

membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197.

2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente‚ dal vicepresidente e da altri quattro membri.

Il presidente‚ il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati‚ tra persone

di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario‚ dal Consiglio

europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa

consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

 

ARTICOLO III-383

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare‚ senza diritto

di voto‚ alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della

Banca centrale europea.

2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio

quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di

banche centrali.

3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo‚ al Consiglio europeo, al

Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche

centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della

Banca centrale europea presenta tale relazione al Parlamento europeo‚ che può procedere su questa

base a un dibattito generale, e al Consiglio.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono‚ a

richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa‚ essere ascoltati dagli organi competenti del

Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-384

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i

conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui

l'atto che istituisce l'organo o organismo in questione non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta

l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni

specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta

la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di

irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate

all'Unione.  Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio

considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre

istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto

dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano

contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le

istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi

nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri

cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni

o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le

persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di

controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti

trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari

all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle

entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in

possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione.

In mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni necessarie al

controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa

è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto

forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la

compongono. Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare

talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione di controllo

dell'esecuzione del bilancio.

Essa adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del

Consiglio.

 

ARTICOLO III-385

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte‚ nei

rispettivi Stati‚ delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per

tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è

rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto

conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa

consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è

rinnovabile.

3. Nell'adempimento dei loro doveri‚ i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano

istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con

le loro funzioni.

4. I membri della Corte dei conti non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare

alcun'altra attività professionale‚ retribuita o no. Fin dall'insediamento‚ assumono l'impegno

solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi

derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda

l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte i rinnovi regolari e i decessi‚ le funzioni di membro della Corte dei conti cessano

individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di

giustizia conformemente al paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio‚ i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando

non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere

dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di

giustizia constata‚ su richiesta della Corte dei conti‚ che non sono più in possesso dei requisiti

necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

 

ARTICOLO III-402

1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni

conformemente all'articolo I-55.

2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per

categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in

numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della

procedura annuale di bilancio.

4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata

adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti

nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.

5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il

Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della

procedura stessa.

 

Bilancio annuale dell'unione

ARTICOLO III-403

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

 

ARTICOLO III-404

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in

appresso.

1. Ciascuna istituzione elabora‚ anteriormente al 1° luglio‚ uno stato di previsione delle spese

per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un

progetto di bilancio‚ che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento

europeo e al Consiglio non oltre il 1º settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del

bilancio.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla

convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento

europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso

informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale

posizione.

4. Se‚ entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio è adottata;

b) non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera adottata;

c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto

emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo,

d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione.

Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da

detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli

emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed

altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle

posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a

maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei

rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria

per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge

a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di

un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto

comune.

7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:

a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a

deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a

deliberare, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata in

conformità del progetto comune, o

b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia

il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto

comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di

bilancio, o

c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono,

respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un

nuovo progetto di bilancio, o

d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il

Parlamento europeo può, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del

respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo

compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di

cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è

confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla

linea di bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si

considera definitivamente adottata su questa base.

8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non

giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di

bilancio.

9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento

europeo constata che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto della

Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione

e di equilibrio delle entrate e delle spese.

 

ARTICOLO III-405

1. Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata

definitivamente adottata‚ le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo

conformemente alla legge europea di cui all'articolo III-412‚ nel limite di un dodicesimo degli

stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente‚ senza poter

superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al

paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del

dodicesimo in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette

immediatamente al Parlamento europeo.

Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione

del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo,

deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

 

ARTICOLO III-406

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412‚ gli stanziamenti diversi da  quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della

natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

Le spese

- del Parlamento europeo‚

- del Consiglio europeo e del Consiglio ‚

- della Commissione,

- della Corte di giustizia dell'Unione europea

sono iscritte in sezioni distinte del bilancio‚ senza pregiudizio di un regime speciale per determinate

spese comuni.

 

Esecuzione del bilancio e scarico

ARTICOLO III-407

La Commissione dà esecuzione al bilancio‚ in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge

europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti

assegnati, in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione

contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Essa

fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa

all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere‚ nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412‚ a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.

 

ARTICOLO III-408

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio

trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre‚ comunica loro un bilancio finanziario che

riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione

delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni

impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III-409.

 

ARTICOLO III-409

1. Il Parlamento europeo‚ su raccomandazione del Consiglio‚ dà atto alla Commissione

dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina‚ successivamente al Consiglio‚ i conti, il bilancio

finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408‚ la relazione annuale della Corte

dei conti‚ corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte

stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384, paragrafo 1, secondo comma e le

pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

2. Prima di dare atto alla Commissione‚ o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle

attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio‚ il Parlamento europeo può chiedere di

ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo

finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo‚ su richiesta di quest'ultimo, tutte le

informazioni necessarie.

3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che

accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti

l'esecuzione delle spese‚ nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal

Consiglio.

4. La Commissione‚ su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio‚ presenta relazioni in

merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in particolare, alle

istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse

altresì alla Corte dei conti.

 

ARTICOLO III-410

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

 

ARTICOLO III-411

La Commissione può‚ con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati‚ trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro‚ nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione.

La Commissione evita‚ per quanto possibile‚ di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi

disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi

designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato

membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

 

ARTICOLO III-412

1. La legge europea stabilisce:

a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e

all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare

degli ordinatori e dei contabili.

La legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti.

2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le

modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.

3. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal

presente articolo.

 

ARTICOLO III-413

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi

finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

 

ARTICOLO III-414

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente capo.