a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
PACE,
POLITICA ESTERA E SICUREZZA INTERNAZIONALE
ARTICOLO I-03 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli…… 4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione. ARTICOLO I-13 Settori di competenza esclusiva ……2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata. ARTICOLO I-14 Settori di competenza concorrente ……. 2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:…..j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia…… ARTICOLO I-40 Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune 1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri. 2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III. 3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie. 4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione. 5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro. 6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse. 7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III. 8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione. ARTICOLO I-41 Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune 1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri. 2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto. 3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune. Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari. 4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione. 5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo III-310. 6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo III-309. 7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa. 8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione. ARTICOLO I-43 Clausola di solidarietà 1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; - proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico; - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico; b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo. 2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329. ARTICOLO III-131 Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. ARTICOLO III-292 1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite. 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità; b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale. 3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine. ARTICOLO III-294 1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati. 3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a) definendo gli orientamenti generali, b) adottando decisioni europee che definiscono: i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l'Unione deve adottare, iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii), c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica. ARTICOLO III-295 1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi. 2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo. ARTICOLO III-296 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio. 2. Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali. 3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione. ARTICOLO III-297 1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie. 2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione. 3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale. 4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia. ARTICOLO III-298 Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione. ARTICOLO III-299 1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo con l'appoggio della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte. 2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve. ARTICOLO III-300 1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità. In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata: a) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293, paragrafo 1; b) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro; c) quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione; d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-302. Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità. 3. Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. ARTICOLO III-301 1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio. 2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui al paragrafo 1. ARTICOLO III-302 Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro. ARTICOLO III-303 L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo. ARTICOLO III-304 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo. 2. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. ARTICOLO III-305 1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento. Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione. 2. Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite. Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione. ARTICOLO III-306 Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni. Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127. ARTICOLO III-307 1. Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione. 2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309. Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione. ARTICOLO III-308 L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17. L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo. Politica di sicurezza e di difesa comune ARTICOLO III-309 1. Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. 2. Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni. ARTICOLO III-310 1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo III-309, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione. 2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. ARTICOLO III-311 1. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di: a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri; b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili; c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici; d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future; e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari. 2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario. ARTICOLO III-312 1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. 2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. 3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione europea che sospende la partecipazione di questo Stato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina. 6. Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti. ARTICOLO III-436 1. La Costituzione non osta alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza, b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi‚ munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b). |