a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

MONOPOLI

 

ARTICOLO III-155

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure o de facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚ nell'applicazione del presente articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

 

ARTICOLO III-166

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla Costituzione‚ in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ in particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti

all'adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli opportuni regolamenti o decisioni europei.