a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
LIVELLI DI
PROTEZIONE
ARTICOLO I-03 Obiettivi dell'Unione….. 3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente…… ARTICOLO II-95 Protezione della salute Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. ARTICOLO II-97 Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. ARTICOLO II-98 Protezione dei consumatori Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. ARTICOLO III-117 Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana. ARTICOLO III-172 ……3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici…. ARTICOLO III-205 1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato. ARTICOLO III-209 L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. ARTICOLO III-233 ……2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva‚ sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". ARTICOLO III-235 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. ARTICOLO III-257 ……..3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. ARTICOLO III-270 ……2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. ARTICOLO III-278 1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. ARTICOLO III-292…….. 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali….. |