a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

LIBERTA’  E  DIRITTI

 

ARTICOLO I-02

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

appartenenti a una minoranza. …..

 

ARTICOLO I-03

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere

interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata……

 

ARTICOLO I-04

Libertà fondamentali e non discriminazione

1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di

stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.

2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa

previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

 

ARTICOLO I-09

Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali

che costituisce la parte II.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella

Costituzione.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,

fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

 

ARTICOLO I-14

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:……j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia……..

 

ARTICOLO II-66

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

 

ARTICOLO II-67

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle

proprie comunicazioni.

 

ARTICOLO II-69

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali

che ne disciplinano l'esercizio.

 

ARTICOLO II-70

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include

la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria

religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,

mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne

disciplinano l'esercizio.

 

ARTICOLO II-71

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e

la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da

parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

 

ARTICOLO II-72

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i

livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di

fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei

cittadini dell’Unione.

 

ARTICOLO II-73

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

 

ARTICOLO II-74

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il

diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro

convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne

disciplinano l'esercizio.

 

ARTICOLO II-75

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o

accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di

prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno

diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

 

ARTICOLO II-76

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi

nazionali.

 

ARTICOLO II-77

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di

usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non

per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in

tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato

dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

 

ARTICOLO II-78

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del

28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della

Costituzione.

 

ARTICOLO III-137

Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato

membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro……

 

ARTICOLO III-292

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la

creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo:

democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei

principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

 

ARTICOLO III-325

1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi tra l'Unione e i paesi

terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.

2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la

firma e conclude gli accordi. …….

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il

Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell'accordo:

a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:…….

ii) adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali……