a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
LIBERALIZZAZIONE DEI
SERVIZI
ARTICOLO I-04 1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione…. ARTICOLO III-122 Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi. ARTICOLO III-144 Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione. ARTICOLO III-145 Ai fini della Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione‚ in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale‚ b) attività di carattere commerciale‚ c) attività artigiane‚ d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per l'esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini. ARTICOLO III-146 1. La libera circolazione dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti. 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
ARTICOLO III-147 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione‚ ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci. ARTICOLO III-148 Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati. ARTICOLO III-149 Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi‚ gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144‚ primo comma.
ARTICOLO III-150 Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione. ARTICOLO III-166 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla Costituzione‚ in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ in particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli opportuni regolamenti o decisioni europei. ARTICOLO III-238 Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. |