a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
LAVORO
ARTICOLO I-03 3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. ARTICOLO I-15 Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali 1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche. 2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. 3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri. ARTICOLO I-32 Gli organi consultivi dell'Unione………. 3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale…… 5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392….. ARTICOLO I-48 Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale. ARTICOLO II-65 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani. ARTICOLO II-75 Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. ARTICOLO II-83 La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. ARTICOLO II-87 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. ARTICOLO II-88 Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. ARTICOLO II-89 Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
ARTICOLO II-90 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. ARTICOLO II-91 Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. ARTICOLO II-92 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. ARTICOLO II-93……. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio. ARTICOLO III-117 Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Libera circolazione delle persone e dei servizi ARTICOLO III-133 1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione. 2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚ per quanto riguarda l'impiego‚ la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico‚ pubblica sicurezza e sanità pubblica: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚ b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri‚ c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro‚ conformemente alle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali‚ d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego. 4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione. ARTICOLO III-134 La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea mira in particolare a: a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in ordine alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie. ARTICOLO III-135 Gli Stati membri favoriscono‚ nel quadro di un programma comune‚ gli scambi di giovani lavoratori. ARTICOLO III-136 1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali‚ sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste‚ b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri….. ARTICOLO III-138 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare: a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi‚ b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate‚ c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento‚ d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato membro‚ possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma‚ quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi‚ e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227‚ paragrafo 2‚ f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato‚ da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie‚ succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime‚ g) coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti‚ le garanzie che sono richieste‚ negli Stati membri‚ alle società ai sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi‚ h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri. ARTICOLO III-139 La presente sottosezione non si applica‚ per quanto riguarda lo Stato membro interessato‚ alle attività che in tale Stato partecipino‚ sia pure occasionalmente‚ all'esercizio dei pubblici poteri. La legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione. ARTICOLO III-140 1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1. ARTICOLO III-141 1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa: a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri titoli, b) al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste…… ARTICOLO III-172 1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo. 4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III–154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione…… In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate……. 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate…….. 10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. Occupazione ARTICOLO III-203 L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3. ARTICOLO III-204 1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206. ARTICOLO III-205 1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato. ARTICOLO III-206 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l'occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri. 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione. ARTICOLO III-207 La legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. ARTICOLO III-208 Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato è incaricato di: a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri; b) fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato. ARTICOLO III-209 L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione. Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. ARTICOLO III-210 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, b) condizioni di lavoro, c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, e) informazione e consultazione dei lavoratori, f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione, h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283, i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, j) lotta contro l'esclusione sociale, k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c). 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212. In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione. 5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo: a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso, b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione. 6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata. ARTICOLO III-211 1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. 3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione. ARTICOLO III-212 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato. Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità. ARTICOLO III-213 Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti: a) l'occupazione; b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro; c) la formazione e il perfezionamento professionale; d) la sicurezza sociale; e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali; f) l'igiene del lavoro; g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale. ARTICOLO III-214 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura, b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. ARTICOLO III-215 Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito. ARTICOLO III-216 La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. ARTICOLO III-219 1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. 2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato‚ presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. ARTICOLO III-279 1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione……. 3….La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti. ARTICOLO III-283 1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri‚ nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. L'azione dell'Unione è intesa: a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale; b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente‚ per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro; c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione‚ in particolare dei giovani; d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese; e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. ARTICOLO III-290 Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291. |