a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

ARTICOLO I-17

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I

settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:…..e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,….

 

ARTICOLO II-74

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il

diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro

convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne

disciplinano l'esercizio.

 

ARTICOLO II-92

……I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la

sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la

loro istruzione.

 

ARTICOLO III-117

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene

conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di

una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di

istruzione, formazione e tutela della salute umana.

 

ARTICOLO III-209

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella

Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,

una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire

un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione……

 

ARTICOLO III-213

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della

Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il

coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente

sezione, in particolare per le materie riguardanti:…….c) la formazione e il perfezionamento professionale;….

 

ARTICOLO III-219

1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e

contribuire così al miglioramento del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo che ha

l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale…..

 

ARTICOLO III-227

Le finalità della politica agricola comune sono:……

 

ARTICOLO III-229

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227‚ può essere in particolare

previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale‚

della ricerca e della divulgazione dell'agronomia‚ che possono comportare progetti o istituzioni

finanziati in comune,….

 

ARTICOLO III-282

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra

Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la

responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e

l'organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue

specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

L'azione dell'Unione è intesa:

a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante l'apprendimento e la

diffusione delle lingue degli Stati membri;

b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento

accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;

d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di

istruzione degli Stati membri;

e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a

incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;

f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;

g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle

competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo

l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni

internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata

previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

 

ARTICOLO III-283

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli

Stati membri‚ nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

L'azione dell'Unione è intesa:

a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali‚ in particolare attraverso la formazione

e la riconversione professionale;

b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente‚ per agevolare

l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;

c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle

persone in formazione‚ in particolare dei giovani;

d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione

professionale e imprese;

e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di

formazione degli Stati membri.

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni

internazionali competenti in materia di formazione professionale.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo

a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie‚ ad esclusione di qualsiasi

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa

consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

 

ARTICOLO III-315……….

Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di

arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;

b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali

accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di

arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.

5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono

soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325.