a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

ISTITUZIONI

 

ARTICOLO I-01

Istituzione dell'Unione

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la

presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono

competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati

membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le

competenze che essi le attribuiscono.

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a

promuoverli congiuntamente.

 

ARTICOLO I-07

Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

 

ARTICOLO I-08

I simboli dell'Unione

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".

La moneta dell'Unione è l'euro.

La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

 

ARTICOLO I-19

Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:

- promuoverne i valori,

- perseguirne gli obiettivi,

- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,

- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Tale quadro istituzionale comprende:

- il Parlamento europeo,

- il Consiglio europeo,

- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),

- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),

- la Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla

Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una

leale cooperazione.

 

ARTICOLO I-20

Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la

funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite

dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero

non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo

degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno

Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione

di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel

rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto,

per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

 

ARTICOLO I-21

Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli

orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo

presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai

lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del

giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un

ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo

richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga

diversamente.

 

ARTICOLO I-22

Il presidente del Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni

e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio

europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

2. Il presidente del Consiglio europeo:

a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con

il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";

c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio

europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna

dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le

attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

 

ARTICOLO I-23

Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la

funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle

condizioni stabilite nella Costituzione.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,

abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di

voto.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga

diversamente.

 

ARTICOLO I-24

Le formazioni del Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.

2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del

Consiglio.

Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il

presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche

definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce

l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.

5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della

preparazione dei lavori del Consiglio.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto

legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate,

rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è

esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione

paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.

 

ARTICOLO I-25

Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un

minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione

dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario

la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o

del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei

membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione

dell'Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.

4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al

voto.

 

ARTICOLO I-26

La Commissione europea

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a

tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù

della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di

giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di

coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la

rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per

gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale

dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo

che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della

Commissione se la Costituzione lo prevede.

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro

impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da un

cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri

dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.

6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la

Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari

esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il

Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di

rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata

all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la

determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno

alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di

due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da

riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati

membri.

7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo

l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da

alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le

loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento

europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui

all'articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono

collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle

funzioni che esercita in seno alla Commissione.

 

ARTICOLO I-27

Il presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni

appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento

europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal

Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la

maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese

un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità

che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte

presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e

paragrafo 6, secondo comma.

Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono

soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale

approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza

qualificata.

3. Il presidente della Commissione:

a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la

collegialità della sua azione;

c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i

membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro

degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui

all'articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

 

ARTICOLO I-28

Il ministro degli affari esteri dell'Unione

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della

Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine

al suo mandato mediante la medesima procedura.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune

dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di

mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e

di difesa comune.

3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".

4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila

sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle

responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del

coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste

responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri

dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto

compatibile con i paragrafi 2 e 3.

 

ARTICOLO I-29

La Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i

tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della

Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela

giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati

generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra

personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli

articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei

anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o

giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto

dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

 c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.

 

Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'unione

ARTICOLO I-30

La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di

banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui

moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale

europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della

stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali

nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra

funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche

centrali e della Banca centrale europea.

3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto

esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e

nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati

membri rispettano tale indipendenza.

4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in

conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo

statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di

questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali

conservano le loro competenze nel settore monetario.

5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni

progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare

pareri.

6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di

funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di

banche centrali e della Banca centrale europea.

 

ARTICOLO I-31

La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.

2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione

finanziaria.

3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro

funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

 

ARTICOLO I-32

Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle

regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che

sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o

politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori

di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare

nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da

alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse

generale dell'Unione.

5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle

loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.

Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a

intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica

nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.

 

ARTICOLO I-49

Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva

amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste

dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita

le sue funzioni in piena indipendenza.

 

Disposizioni istituzionali

ARTICOLO III-192

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura

necessaria al funzionamento del mercato interno‚ è istituito un comitato economico e finanziario.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o della Commissione‚ sia di propria iniziativa‚

destinati a tali istituzioni;

b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire

regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione‚ in particolare sulle relazioni

finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

c) fatto salvo l'articolo III-344‚ contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui

all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e

III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187,

paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo

III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri

compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

d) esaminare‚ almeno una volta all'anno‚ la situazione riguardante i movimenti di capitali e la

libertà dei pagamenti‚ quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti

dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i

pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale

esame.

Gli Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due

membri del comitato.

3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che fissa le

modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa

consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa

il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai

sensi dell'articolo III-197‚ il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il

sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio

e alla Commissione.

 

ARTICOLO III-193

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179‚ paragrafo 4‚ dell'articolo

III-184‚ eccettuato il paragrafo 13‚ degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3

e dell'articolo III-326‚ il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di

presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la

richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

 

Cooperazione amministrativa

ARTICOLO III-285

1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon

funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.

2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità

amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel

facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di

formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea

stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione

né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della

Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e

l'Unione.

 

ARTICOLO IV-439

Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni

Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della

maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i

membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della

Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle

disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.