a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

IMMIGRAZIONE – FRONTIERE – PAESI TERZI

 

ARTICOLO I-02

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

 

ARTICOLO I-03

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli…..

3…..L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore……Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.

Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al

rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla

tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo

del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le

sono attribuite nella Costituzione.

 

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

…….

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza

per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per

effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

 

ARTICOLO II-75

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o

accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di

prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno

diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

 

ARTICOLO II-79

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio

serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o

degradanti.

 

ARTICOLO II-81

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore

della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una

minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa

contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

 

ARTICOLO II-105

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio

degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla

Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

 

ARTICOLO II-106

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha

la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi

Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

 

ARTICOLO III-118

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a

combattere le discriminazioni fondate sul … l'origine etnica, la religione…

 

ARTICOLO III-123

La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla

nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

 

ARTICOLO III-124

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa

attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure

necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul…l’l'origine etnica….. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle

misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri

volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi

armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

 

ARTICOLO III-127

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare

dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il

Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-130……

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera

circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione…

 

ARTICOLO III-210

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione

degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza

dei lavoratori,

b) condizioni di lavoro,

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

e) informazione e consultazione dei lavoratori,

f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa

la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio

dell'Unione,

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,

i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il

trattamento sul lavoro,

j) lotta contro l'esclusione sociale,

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione

tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi

di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le

esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e

regolamentari degli Stati membri;

b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le

prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle

normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli

amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di

piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge

quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del

Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere

applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di

mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i

regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere

recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto,

le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo

Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in

qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.

5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:

a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi

fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio

finanziario dello stesso,

b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la

Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.

6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di

sciopero, né al diritto di serrata.

 

ARTICOLO III-257

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti

fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri .

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una

politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla

solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente

capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di

prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di

coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti,

nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il

ravvicinamento delle legislazioni penali.

4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di

riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

 

ARTICOLO III-265

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:

a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto

dell'attraversamento delle frontiere interne;

b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle

frontiere esterne;

c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:

a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;

c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per

un breve periodo;

d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione

delle frontiere esterne;

e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto

dell'attraversamento delle frontiere interne.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla

delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

 

ARTICOLO III-266

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di

protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo

che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non

respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951

e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative a un

sistema europeo comune di asilo che includa:

a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta

l'Unione;

b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur

senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso

massiccio;

d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di

protezione sussidiaria;

e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una

domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;

f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o

protezione sussidiaria o temporanea.

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata

da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione,

può adottare regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio dello o

degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-267

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la

gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano

legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione

clandestina e della tratta degli esseri umani.

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti

settori :

a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di

titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento

familiare;

b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato

membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno

negli altri Stati membri;

c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in

soggiorno irregolare;

d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di

origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le

condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.

4. La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione

degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente

soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni

legislative e regolamentari degli Stati membri.

5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di

ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di

cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.

 

ARTICOLO III-268

Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal

principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul

piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della presente

sezione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

 

ARTICOLO III-280

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle

diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.

2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚

a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

c) scambi culturali non commerciali;

d) creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni

internazionali competenti in materia di cultura‚ in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni

della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata

previa consultazione del Comitato delle regioni;

b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

 

ARTICOLO III-282

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra

Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la

responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e

l'organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue

specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

L'azione dell'Unione è intesa:

a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante l'apprendimento e la

diffusione delle lingue degli Stati membri;

b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento

accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;

d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di

istruzione degli Stati membri;

e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a

incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;

f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;

g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle

competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo

l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni

internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata

previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

 

ARTICOLO III-292

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la

creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo:

democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei

principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le

organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo

comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle

Nazioni Unite.

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello

di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza

e la sua integrità;

b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del

diritto internazionale;

c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale,

conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi

dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle

frontiere esterne;

d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e

ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la

progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;

f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la

qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di

assicurare lo sviluppo sostenibile;

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il

buon governo mondiale.

3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e

delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui

ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il

Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale

coerenza e cooperano a questo fine.

 

ARTICOLO III-293

1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei

principi e obiettivi enunciati all'articolo III-292.

Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione

riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione.

Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un

approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri

devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da

quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio

europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza

comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte

congiunte al Consiglio.

 

ARTICOLO III-316

1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei

principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo

dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine,

l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo

nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi

concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

 

ARTICOLO III-317

1. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica

di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con

paesi in via di sviluppo o programmi tematici.

2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti

qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi

internazionali e a concludere accordi.

3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce‚ alle condizioni previste dal suo statuto‚

all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

 

ARTICOLO III-318

1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri

coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui

rispettivi programmi di aiuto‚ anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze

internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono‚ se

necessario‚ all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.

2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui

al paragrafo 1.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi

terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

 

Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

ARTICOLO III-319

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a

III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni

di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.

Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei

principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si

rafforzano reciprocamente.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del

paragrafo 1.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi

terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione

possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi

internazionali e a concludere accordi.

 

ARTICOLO III-320

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione,

il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.

 

Aiuto umanitario

ARTICOLO III-321

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e

obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza,

soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate

dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni

dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto

internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione

delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti

qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo III-292.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi

internazionali e a concludere accordi.

5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni

dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e

le modalità di funzionamento.

6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le

azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la

complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.

7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con

quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle

Nazioni Unite.

 

Misure restrittive

ARTICOLO III-322

1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la

riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il

Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari

esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne

informa il Parlamento europeo.

2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio può

adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone

fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie

giuridiche.

 

Accordi internazionali

ARTICOLO III-323

1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali

qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per

realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia

prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o

alterarne la portata.

2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

 

ARTICOLO III-324

L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di

associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni

in comune e da procedure particolari.

 

ARTICOLO III-325

1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi tra l'Unione e i paesi

terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.

2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la

firma e conclude gli accordi.

3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo previsto

riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta

raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione europea che autorizza l'avvio dei

negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della

squadra di negoziato dell'Unione.

4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve

essere consultato nella conduzione dei negoziati.

5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che autorizza la firma

dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla

conclusione dell'accordo.

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il

Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell'accordo:

a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:

i) accordi di associazione;

ii) adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali;

iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di

cooperazione;

iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;

v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria

oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del

Parlamento europeo.

In caso d'urgenza‚ il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per

l'approvazione;

b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il

parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere

entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

7. All'atto della conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può

abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se quest'ultimo

ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo

stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta

l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui

all'articolo III-319 con gli Stati candidati all'adesione.

9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione,

adotta una decisione europea sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le

posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve

adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il

quadro istituzionale dell'accordo.

10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della

procedura.

11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono

domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con la

Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non può entrare

in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione della Costituzione.

 

ARTICOLO III-326

1. In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o

su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea,

nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può

concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di

Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e

secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della

Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un

consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi‚ può adottare‚ adeguare o

abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del

Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione‚ dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi

centrali dell'euro.

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi come

indicato al paragrafo 1‚ il Consiglio‚ su raccomandazione della Banca centrale europea o su

raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea‚ può

formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi nei confronti di dette valute. Questi

orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali

di mantenere la stabilità dei prezzi.

3. In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario

debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali‚ il

Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale

europea‚ decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità

devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno

titolo ai negoziati.

4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione economica e monetaria‚

gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi.

 

Relazioni dell'unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'unione

ARTICOLO III-327

1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli

istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e

la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni

internazionali.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del

presente articolo.

 

ARTICOLO III-328

1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano

la rappresentanza dell'Unione.

2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità del ministro degli affari esteri

dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli

Stati membri.

 

Attuazione della clausola di solidarietà

ARTICOLO III-329

1. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o

provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano

assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

2. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo I-43 da parte

dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta

della Commissione e del ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha

implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300,

paragrafo 1. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio è assistito dal comitato

politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di

sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli presentano, se del

caso, pareri congiunti.

3. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo

valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

 

ARTICOLO III-436

1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso

considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi

essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi

munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel

mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente

militari.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione

europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni

del paragrafo 1, lettera b).