a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

GIUSTIZIA

 

ARTICOLO I-02

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

 

ARTICOLO I-03

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere

interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata…….

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione

sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

 

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori: ……. j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ………

 

ARTICOLO I-42

Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;

b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare

sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i

servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della

prevenzione e dell'individuazione dei reati.

2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono

partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo

politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e

III-273.

3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e

giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.

 

ARTICOLO II-80

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

 

ARTICOLO II-107

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a

un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un

termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona

ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato,

qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

 

ARTICOLO II-108

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata

legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

 

ARTICOLO II-109

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata

commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non

può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato

commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una

pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione

o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi

generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

 

ARTICOLO II-110

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o

condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

 

ARTICOLO III-257

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti

fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri .

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una

politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla

solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente

capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di

prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di

coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti,

nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il

ravvicinamento delle legislazioni penali.

4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di

riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

 

ARTICOLO III-258

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e

operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

 

ARTICOLO III-259

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5, i

parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

 

ARTICOLO III-260

Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare

regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in

collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale

dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al

presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento

reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati

di tale valutazione.

 

ARTICOLO III-261

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione

la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto

salvo l'articolo III-344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli

Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere

associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati

dei lavori.

 

ARTICOLO III-262

Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il

mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

ARTICOLO III-263

Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i

servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la

Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264, e previa

consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-264

Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo III-263 che assicurano la

cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati:

a) su proposta della Commissione, oppure

b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

 

Cooperazione giudiziaria in materia civile

ARTICOLO III-269

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni

transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e

extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario

al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e

la loro esecuzione;

b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di

giurisdizione;

d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

e) un accesso effettivo alla giustizia;

f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario

promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni

transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli

aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di

atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all'unanimità previa

consultazione del Parlamento europeo.

 

Cooperazione giudiziaria in materia penale

ARTICOLO III-270

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di

riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento

delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e

all'articolo III-271.

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a:

a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme

di sentenza e di decisione giudiziaria;

b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in

relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni

giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione

transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle

differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b) i diritti della persona nella procedura penale;

c) i diritti delle vittime della criminalità;

d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare

mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità

previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di

mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al

paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che

il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396

è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui

all'articolo III-396 oppure

b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un

nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro

dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge

quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una

cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44,

paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni

sulla cooperazione rafforzata.

 

ARTICOLO III-271

1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle

sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale

derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli

su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento

sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi,

riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e

criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che

individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso

delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in

materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione

in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire

norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è

adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in

questione, fatto salvo l'articolo III-264.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al

paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere

che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura

di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il

Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui

all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure

b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un

nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro

dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge

quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una

cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44,

paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni

sulla cooperazione rafforzata.

 

ARTICOLO III-272

La legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati

membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione

delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

 

ARTICOLO III-273

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le

autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che

interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle

operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i

compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità

nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari

dell'Unione;

b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);

c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti

di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti

nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo III-274, gli atti

ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

 

ARTICOLO III-274

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una legge europea del

Consiglio può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera

all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio,

eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari

dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa

esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati

membri.

3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni

di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità

delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta

nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione

europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla

lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di

conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati

membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del

Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

 

Cooperazione di polizia

ARTICOLO III-275

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli

Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati

dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei

reati e delle relative indagini.

2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di

personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;

c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità

organizzata.

3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la

cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità

previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-276

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri

servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella

prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo

e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di

Europol. Tali compiti possono comprendere:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse,

in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte

congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre

investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

La legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del

Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le

autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è

di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

 

ARTICOLO III-277

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le

autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel

territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-436

1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso

considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi

essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi‚

munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel

mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente

militari.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione

europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni

del paragrafo 1, lettera b).

 

Lotta contro la frode

ARTICOLO III-415

1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli

interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure

sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e

organismi dell'Unione.

2. Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri prendono

le stesse misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.

3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a

tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la

Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e

lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione

efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È

adottata previa consultazione della Corte dei conti.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento

europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell'attuazione del presente articolo.