a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE

 

ARTICOLO I-5

Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema

delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le

funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela

della sicurezza nazionale.

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si

assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare

l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni

dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi

misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

 

ARTICOLO I-50…..

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera

e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo……

4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni

specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al

paragrafo 3……

 

Il Parlamento europeo

ARTICOLO III-330

1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere

l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto‚ secondo una procedura

uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo‚ previa approvazione di

quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge

quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle

rispettive norme costituzionali.

2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per

l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo

parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità

per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.

 

ARTICOLO III-331

La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-46,

paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

 

ARTICOLO III-332

A maggioranza dei membri che lo compongono‚ il Parlamento europeo può chiedere alla

Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria

l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione

non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-333

Nell'ambito delle sue funzioni‚ il Parlamento europeo‚ su richiesta di un quarto dei membri che lo

compongono‚ può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare‚ fatte

salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi‚ le denunce di

infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione‚ salvo quando i fatti

di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura

giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il

Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della

Commissione.

 

ARTICOLO III-334

In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione‚ nonché ogni

persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ ha il diritto di

presentare‚ individualmente o in associazione con altre persone‚ una petizione al Parlamento

europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.

 

ARTICOLO III-335

1. Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell'articolo I-10,

paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi

cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in

uno Stato membro‚ riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o

organismi dell'Unione‚ ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle

funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione‚ il mediatore‚ di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono

state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo‚ procede alle indagini

che ritiene giustificate‚ tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una

procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione‚ investe

della questione l'istituzione, organo o organismo interessato‚ che dispone di tre mesi per

comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e

all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata

del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.

2. Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.

Il mandato è rinnovabile.

Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia‚ su richiesta del Parlamento

europeo‚ qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia

commesso una colpa grave.

3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri

non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del

mandato‚ il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale‚ remunerata o no.

4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per

l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo

parere della Commissione e approvazione del Consiglio.

 

ARTICOLO III-336

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese

di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei

membri che lo compongono‚ del Consiglio o della Commissione.

 

ARTICOLO III-337

1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le

modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.

2. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a

sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal

Parlamento europeo o dai membri di questo.

3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale,

che gli è sottoposta dalla Commissione.

 

ARTICOLO III-338

Salvo disposizioni contrarie della Costituzione‚ il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei

voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.

 

ARTICOLO III-339

Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo

compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla

Costituzione e dal regolamento interno.

 

ARTICOLO III-340

Il Parlamento europeo‚ cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione‚

non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e

con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza

dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono

collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle

funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli

affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-

27. In questo caso‚ il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla

data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi

collettivamente dalle loro funzioni.

 

Sottosezione 2

Il Consiglio europeo

 

ARTICOLO III-341

1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo

degli altri membri.

L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del

Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio

europeo.

3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e

per l'adozione del suo regolamento interno.

4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

 

Sottosezione 3

Il Consiglio dei ministri

 

ARTICOLO III-342

Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o

della Commissione.

 

ARTICOLO III-343

1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli

altri membri.

2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla

maggioranza dei membri che lo compongono.

3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del

Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

 

ARTICOLO III-344

1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è

responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che

quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal

regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario

generale nominato dal Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per

l'adozione del suo regolamento interno.

 

ARTICOLO III-345

Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi

che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le

proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al

Consiglio.

 

ARTICOLO III-346

Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione.

Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.

 

La Commissione europea

 

ARTICOLO III-347

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati

membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro

compiti.

I membri della Commissione non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare alcun'altra

attività professionale‚ rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di

rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti

dalla loro carica‚ e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione‚

dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi‚

la Corte di giustizia‚ su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della

Commissione‚ può‚ a seconda dei casi‚ pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste

all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi

sostitutivi.

 

ARTICOLO III-348

1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano

individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è

coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa

nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa

consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere

che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del

mandato è breve.

3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la

restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 1.

4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri

dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-28,

paragrafo 1.

5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in

carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la

restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-26 e I-27.

 

ARTICOLO III-349

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio

delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla

Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della

Commissione.

 

ARTICOLO III-350

Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono

strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il

presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della

Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

 

ARTICOLO III-351

La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero

legale.

 

ARTICOLO III-352

1. La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio

funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.

2. La Commissione pubblica ogni anno‚ almeno un mese prima dell'apertura della sessione del

Parlamento europeo‚ una relazione generale sull'attività dell'Unione.

 

La Corte di giustizia dell'Unione europea

 

ARTICOLO III-353

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente

allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

ARTICOLO III-354

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di

giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare

il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente‚ con assoluta imparzialità e in piena

indipendenza‚ conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di

giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

 

ARTICOLO III-355

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le

garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio‚ nei rispettivi paesi‚

delle più alte funzioni giurisdizionali‚ ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono

nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di

cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni

previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

I giudici designano tra loro‚ per tre anni‚ il presidente della Corte di giustizia. Il mandato è

rinnovabile.

La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto

all'approvazione del Consiglio.

 

ARTICOLO III-356

Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione

europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e

possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune

accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale

regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della Costituzione relative alla

Corte di giustizia si applicano al Tribunale.

 

ARTICOLO III-357

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio

delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i

governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355 e III-356.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del

Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza,

uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che

stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i

membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

 

ARTICOLO III-358

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365,

III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato

istituito in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia

dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia

competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di

impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i

limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali

specializzati.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere

oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo

statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la

coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi

dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia

dell'Unione europea.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe

compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte

di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere

oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo

statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano

compromesse.

 

ARTICOLO III-359

1. La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di

conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su

proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte

di giustizia e previa consultazione della Commissione.

2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla

composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al

Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale

specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.

4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di

indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal

Consiglio, che delibera all'unanimità.

5. I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di

giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale

specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e

le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali

specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai

tribunali specializzati.

 

ARTICOLO III-360

La Commissione‚ quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso

incombenti in virtù della Costituzione‚ emette un parere motivato al riguardo‚ dopo aver posto lo

Stato in condizioni di presentare osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione‚

questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

ARTICOLO III-361

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che

un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della

Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una

pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve

rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in

condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la

mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

 

ARTICOLO III-362

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato

ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ tale Stato è tenuto a prendere

le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della

sentenza di cui al paragrafo 1 comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione

di presentare osservazioni, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa

l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in

questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte‚ qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da

essa pronunciata‚ può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

in virtù dell'articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto

all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene

opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale

Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento

di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il

pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

 

ARTICOLO III-363

Le leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione

europea una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

 

ARTICOLO III-364

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di

giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su

controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli

europei di proprietà intellettuale.

 

ARTICOLO III-365

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle leggi e leggi

quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non

siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo

destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità

sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di

terzi.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi

sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di

qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti

da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1

e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle

regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2‚ un

ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente,

e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura

d'esecuzione.

5. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e

modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti

organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a

decorrere‚ secondo i casi‚ dalla pubblicazione dell'atto‚ dalla notificazione al ricorrente ovvero‚ in

mancanza‚ dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

 

ARTICOLO III-366

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto

impugnato.

Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere

considerati definitivi.

 

ARTICOLO III-367

Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio,

la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le

altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far

constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e

organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in causa sia stato

preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito,

l'istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un

nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo

comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di

emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

 

ARTICOLO III-368

L'istituzione, organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata

dichiarata contraria alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza

della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-431,

secondo comma.

 

ARTICOLO III-369

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione della Costituzione,

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri,

tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su

questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione

nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno,

tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione

nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente

possibile.

 

ARTICOLO III-370

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al

risarcimento dei danni di cui all'articolo III-431, secondo e terzo comma.

 

ARTICOLO III-371

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio

europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo I-59 unicamente su domanda dello Stato membro

oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto

delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione.

La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

 

ARTICOLO III-372

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra

l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari

dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

 

ARTICOLO III-373

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle

controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per

gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri

riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360;

b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno

Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono

proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365;

c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I

ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate

all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per

violazione delle forme di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla

Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale

europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti

delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360

nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca

che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù

della Costituzione, tale banca è tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della

sentenza della Corte comporta.

 

ARTICOLO III-374

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola

compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato

dall'Unione o per conto di questa.

 

ARTICOLO III-375

1. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla

Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla

competenza delle giurisdizioni nazionali.

2. Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o

all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla

Costituzione stessa.

3. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in

connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù

di un compromesso.

 

ARTICOLO III-376

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle

disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e

all'articolo III—293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a pronunciarsi sui

ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo

della legittimità delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone

fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.

 

ARTICOLO III-377

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV

concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è

competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri

servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità

incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della

sicurezza interna.

 

ARTICOLO III-378

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da

un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del

termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365,

paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità

dell'atto stesso.

 

ARTICOLO III-379

1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione

dell'esecuzione dell'atto impugnato.

2. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le

misure provvisorie necessarie.

 

ARTICOLO III-380

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni

fissate all'articolo III-401.

 

ARTICOLO III-381

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo.

La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e

dell'articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della

Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

 

La Banca centrale europea

 

ARTICOLO III-382

1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del comitato

esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati

membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197.

2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente‚ dal vicepresidente e da altri quattro membri.

Il presidente‚ il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati‚ tra persone

di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario‚ dal Consiglio

europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa

consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

 

ARTICOLO III-383

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare‚ senza diritto

di voto‚ alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della

Banca centrale europea.

2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio

quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di

banche centrali.

3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo‚ al Consiglio europeo, al

Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche

centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della

Banca centrale europea presenta tale relazione al Parlamento europeo‚ che può procedere su questa

base a un dibattito generale, e al Consiglio.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono‚ a

richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa‚ essere ascoltati dagli organi competenti del

Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-384

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i

conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui

l'atto che istituisce l'organo o organismo in questione non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta

l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni

specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta

la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di

irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate

all'Unione.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio

considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre

istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto

dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano

contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le

istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi

nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri

cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni

o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le

persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di

controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti

trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari

all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle

entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in

possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione.

In mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni necessarie al

controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa

è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto

forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la

compongono. Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare

talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione di controllo

dell'esecuzione del bilancio.

Essa adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del

Consiglio.

 

ARTICOLO III-385

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte‚ nei

rispettivi Stati‚ delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per

tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è

rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto

conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa

consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è

rinnovabile.

3. Nell'adempimento dei loro doveri‚ i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano

istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con

le loro funzioni.

4. I membri della Corte dei conti non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare

alcun'altra attività professionale‚ retribuita o no. Fin dall'insediamento‚ assumono l'impegno

solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi

derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda

l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte i rinnovi regolari e i decessi‚ le funzioni di membro della Corte dei conti cessano

individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di

giustizia conformemente al paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio‚ i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando

non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere

dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di

giustizia constata‚ su richiesta della Corte dei conti‚ che non sono più in possesso dei requisiti

necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.