ARTICOLO I-14
Settori di competenza concorrente
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le
attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali
seguenti settori:……f) protezione dei consumatori,…..
ARTICOLO II-98
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
ARTICOLO III-120
Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
ARTICOLO III-162
È incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa essere pregiudizievole al
commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione
dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto‚ di vendita ovvero altre
condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella
concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
ARTICOLO III-167……..
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati
senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti……..
e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su
proposta della Commissione.
ARTICOLO III-172
1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la
realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le
misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative
degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È
adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale….
3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità,
sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione
elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.
Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di
conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro
europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga
necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo
III–154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni
alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione
tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione,
uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove
scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un
problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione,
esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione…..
ARTICOLO III-235
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed
assicurare un livello elevato di protezione
dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento
del mercato interno,
b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o
di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.