CONSUMATORI

 

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:……f) protezione dei consumatori,…..

 

ARTICOLO II-98

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

 

ARTICOLO III-120

Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in

considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

 

ARTICOLO III-162

È incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa essere pregiudizievole al

commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione

dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto‚ di vendita ovvero altre

condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per

prestazioni equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella

concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di

prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano

alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

 

ARTICOLO III-167……..

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati

senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti……..

e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su

proposta della Commissione.

 

ARTICOLO III-172

1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la

realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le

misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative

degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È

adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale….

3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità,

sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione

elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di

conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro

europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga

necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo

III–154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni

alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione

tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione,

uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove

scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un

problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione,

esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione…..

 

ARTICOLO III-235

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione

dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a) misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento

del mercato interno,

b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata

previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o

di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.