a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
COMPETITIVITA’ E CONCORRENZA
ARTICOLO I-03 Obiettivi dell'Unione 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata……. ARTICOLO I-13 Settori di competenza esclusiva 1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:….. b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;……. ARTICOLO III-132 Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse. ARTICOLO III-151 …… 6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira:…… b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione‚ nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese‚…….
ARTICOLO III-163 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo scopo di: a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161‚ paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora‚ b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚ semplificare‚ per quanto possibile‚ il controllo amministrativo‚ c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori economici‚ il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162, d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma‚ e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo‚ dall'altra. ARTICOLO III-164 Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163‚ le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161‚ in particolare il paragrafo 3‚ e dell'articolo III-162. ARTICOLO III-165 1. Fatto salvo l'articolo III-164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. … Qualora constati l'esistenza di un'infrazione‚ propone i mezzi atti a porvi termine. 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1‚ la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi…. ARTICOLO III-166 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla Costituzione‚ in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ in particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli opportuni regolamenti o decisioni europei. ARTICOLO III-173 Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. ARTICOLO III-174 Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative‚ regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere adottata. ARTICOLO III-175 1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative‚ regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione‚ dopo aver consultato gli Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione. 2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si potrà richiedere agli altri Stati membri‚ in applicazione dell'articolo III-174‚ di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento‚ non è applicabile l'articolo III-174. ARTICOLO III-178 Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle risorse‚ conformemente ai principi di cui all'articolo III-177. ARTICOLO III-209 ….l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione…. ARTICOLO III-248 1. L’azione dell’Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione…… ARTICOLO III-279 1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. ARTICOLO III-281 1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. |