a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

COMPETITIVITA’ E CONCORRENZA

 

 

ARTICOLO I-03

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere

interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata…….

 

ARTICOLO I-13

Settori di competenza esclusiva

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:…..

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;…….

 

ARTICOLO III-132

Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di

alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato

membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme

sancite dalla Costituzione.

In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato

membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro

faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia

statuisce a porte chiuse.

 

ARTICOLO III-151

……

6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la

Commissione s'ispira:……

b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione‚ nella misura in cui tale

evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese‚…….

 

ARTICOLO III-163

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei

principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento

europeo.

Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161‚ paragrafo 1 e all'articolo III-162

comminando ammende e penalità di mora‚

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo

alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚ semplificare‚ per

quanto possibile‚ il controllo amministrativo‚

c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori economici‚ il campo di applicazione degli articoli

III-161 e III-162,

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea

nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma‚

e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente

sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo‚ dall'altra.

 

ARTICOLO III-164

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163‚ le

autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo

di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e

dell'articolo III-161‚ in particolare il paragrafo 3‚ e dell'articolo III-162.

 

ARTICOLO III-165

1. Fatto salvo l'articolo III-164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati

dagli articoli III-161 e III-162. … Qualora constati l'esistenza di un'infrazione‚ propone i

mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1‚ la Commissione adotta una

decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi….

 

ARTICOLO III-166

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle

imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla Costituzione‚ in

particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi

carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ in particolare

alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti

all'adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo

degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli

opportuni regolamenti o decisioni europei.

 

ARTICOLO III-173

Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il

ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri

che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato

economico e sociale.

 

ARTICOLO III-174

Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative‚ regolamentari o

amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca

una distorsione che deve essere eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le

misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista

dalla Costituzione può essere adottata.

 

ARTICOLO III-175

1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative‚

regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo

III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione‚ dopo

aver consultato gli Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle

misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma

alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si potrà richiedere agli altri Stati membri‚

in applicazione dell'articolo III-174‚ di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale

distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca

una distorsione unicamente a suo detrimento‚ non è applicabile l'articolo III-174.

 

ARTICOLO III-178

Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli

obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui

all'articolo III-179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di

un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle

risorse‚ conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.

 

ARTICOLO III-209

….l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione….

 

ARTICOLO III-248

1. L’azione dell’Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la

realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e

le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella

della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della

Costituzione……

 

ARTICOLO III-279

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla

competitività dell'industria dell'Unione.

 

ARTICOLO III-281

1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare

promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.