a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

COMPETENZE DELL’ UNIONE

 

ARTICOLO I-11

Principi fondamentali

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio

delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono

attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti.

Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva,

l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono

essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e

locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio

raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul

rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non

vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

 

ARTICOLO I-12

Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato

settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri

possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.

2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli

Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti

giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella

misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le

modalità previste nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.

4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune,

compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per

svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza

tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a

tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari

degli Stati membri.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle

disposizioni della parte III relative a ciascun settore.

 

ARTICOLO I-13

Settori di competenza esclusiva

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a) unione doganale;

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e) politica commerciale comune.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché

tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di

esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o

alterarne la portata.

 

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:

a) mercato interno,

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,

c) coesione economica, sociale e territoriale,

d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,

e) ambiente,

f) protezione dei consumatori,

g) trasporti,

h) reti transeuropee,

i) energia,

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti

definiti nella parte III.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza

per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio

di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza

per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per

effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

 

ARTICOLO I-15

Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il

Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli

Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli

Stati membri.

 

ARTICOLO I-16

Politica estera e di sicurezza comune

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i

settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la

definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza

comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione

dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o

tale da nuocere alla sua efficacia.

 

ARTICOLO I-17

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I

settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a) tutela e miglioramento della salute umana,

b) industria,

c) cultura,

d) turismo,

e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,

f) protezione civile,

g) cooperazione amministrativa.

 

ARTICOLO I-18

Clausola di flessibilità

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III,

per realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i

poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta

della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure

appropriate.

2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di

sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle

proposte fondate sul presente articolo.

3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

 

ARTICOLO I-44

Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro

delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali

competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità

previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a

proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi

momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.

2. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in

ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono

essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi

partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui

all'articolo III-419.

3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del

Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono

parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli

Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che

rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro;

in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione

o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno

il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino

almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri

partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati

all'adesione all'Unione.

 

ARTICOLO III-115

L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto

dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

 

ARTICOLO III-117

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene

conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di

una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di

istruzione, formazione e tutela della salute umana.

 

ARTICOLO III-119

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e

nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di

promuovere lo sviluppo sostenibile.

 

ARTICOLO III-120

Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in

considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

 

ARTICOLO III-122

Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di

interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e

del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri,

secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione,

provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare

economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea

stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel

rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.