a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
COMMERCIO
ARTICOLO I-03 Obiettivi dell'Unione…… 2. L'Unione offre ai suoi cittadini ….un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata. 3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. ……. 4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo…… ARTICOLO I-04 Libertà fondamentali e non discriminazione 1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione. 2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. ARTICOLO I-13 Settori di competenza esclusiva 1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno…. e) politica commerciale comune. 2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata. ARTICOLO I-14 Settori di competenza concorrente 1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17. 2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno,….. ARTICOLO III-130 1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione. 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati. 4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del mercato interno‚ da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate. Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno. ARTICOLO III-153 Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. ARTICOLO III-154 L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚ all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. ARTICOLO III-155 1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure o de facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati. 2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚ nell'applicazione del presente articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati. ARTICOLO III-161 1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese‚ tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione‚ gli sbocchi‚ lo sviluppo tecnico o gli investimenti‚ c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento‚ d) applicare‚ nei rapporti commerciali con gli altri contraenti‚ condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚ così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza‚ e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia‚ il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese‚ - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese‚ e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico‚ pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi‚ b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. ARTICOLO III-162 È incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto‚ di vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. ARTICOLO III-163 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo scopo di: a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161‚ paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora‚ b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚ semplificare‚ per quanto possibile‚ il controllo amministrativo‚ c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori economici‚ il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162, d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma‚ e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo‚ dall'altra. ARTICOLO III-172 1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo. 4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III–154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate. 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. ARTICOLO III-287 L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione; b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari; c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori; d) per gli investimenti finanziati dall'Unione‚ la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta‚ a parità di condizioni‚ a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori; e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori‚ il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base non discriminatoria‚ fatti salvi gli atti adottati in virtù dell'articolo III-291. ARTICOLO III-314 L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità dell'articolo III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo. ARTICOLO III-315 1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. 2. La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati. 4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi: a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione; b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione. 5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325. 6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione. |