a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

CITTADINANZA, PARTECIPAZIONE E SOCIETA’ CIVILE

 

 

ARTICOLO I-10

Cittadinanza dell'Unione

1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza

dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.

Essi hanno:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali

nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la

cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di

qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di

rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della

Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure

adottate in sua applicazione.

 

ARTICOLO I-32

Gli organi consultivi dell'Unione

…….3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori

di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare

nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

 

ARTICOLO I-47

Principio della democrazia partecipativa

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni

canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori

di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni

rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione

procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un

numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione,

nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle

quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della

Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni

necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati

membri da cui devono provenire.

 

ARTICOLO I-48

Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della

diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia…

 

ARTICOLO I-50

Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le

istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera

e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti

delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati

applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni

specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al

paragrafo 3.

 

ARTICOLO II-99

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento

europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

 

ARTICOLO II-100

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato

membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

 

ARTICOLO II-101

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale,

ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un

provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi

interessi della riservatezza e del segreto professionale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue

istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali

comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione

e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

 

ARTICOLO II-102

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi

dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.

 

ARTICOLO II-103

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione

nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione

europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

 

ARTICOLO II-104

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

 

ARTICOLO II-105

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio

degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla

Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

 

ARTICOLO II-106

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha

la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi

Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

 

Non discriminazione e cittadinanza

ARTICOLO III-123

La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla

nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

 

ARTICOLO III-125

1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui

all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino

dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o

legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.

2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di

azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai

passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative

alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa

consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-126

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui

all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni

del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza

essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento

europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno

Stato membro lo giustifichino.

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi

l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.

 

ARTICOLO III-127

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare

dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il

Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-128

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù

dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate

all'articolo IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d)

sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il

mediatore europeo.

 

ARTICOLO III-129

La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo‚ al Consiglio e al

Comitato economico e sociale‚ in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale

relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti

all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o

legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente

alle rispettive norme costituzionali.

 

ARTICOLO III-137

Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno

Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle

restrizioni relative all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato

membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro.

I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro,

alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai

sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato

membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali

e ai pagamenti.

 

ARTICOLO III-142

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale‚

l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate‚ ai

fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli

Stati membri.

Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale‚ comprese le società

cooperative‚ e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione

delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

 

ARTICOLO III-143

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la

disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati

membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.

 

ARTICOLO III-390

I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è

rinnovabile…..Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.