a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

ATTIVITA’ E VITA DEMOCRATICA  DELL’UNIONE

 

 

ARTICOLO I-03

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere

interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,

che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di

miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione

sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo

sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.

Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al

rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla

tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo

del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le

sono attribuite nella Costituzione.

 

ARTICOLO I-06

Diritto dell'Unione

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a

questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

 

ARTICOLO I-33

Atti giuridici dell'Unione

1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici,

conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la

decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per

quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in

merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti

legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i

suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato

membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza

degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei

destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si

astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

 

ARTICOLO I-34

Atti legislativi

1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal

Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista

all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.

2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal

Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del

Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere

adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione

della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli

investimenti.

 

ARTICOLO I-35

Atti non legislativi

1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.

2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la

Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o

decisioni europei.

3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in

cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità

nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e

la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

 

ARTICOLO I-36

Regolamenti europei delegati

1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare

regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della

legge o legge quadro.

Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la

durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge

quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega,

che possono essere le seguenti:

a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;

b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla

legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo

compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

 

ARTICOLO I-37

Atti esecutivi

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti

giuridicamente vincolanti dell'Unione.

2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente

vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi

specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.

3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi

generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle

competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di

decisioni europee d'esecuzione.

 

ARTICOLO I-38

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di

volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui

all'articolo I-11.

2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni,

richieste o pareri previsti dalla Costituzione.

 

ARTICOLO I-39

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono

firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.

Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed

entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione.

2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente

dell'istituzione che li ha adottati.

I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di

data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e

hanno efficacia in virtù di tale notificazione.