a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

ANIMALI

 

ARTICOLO III-121

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della

pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio,

l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli

animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o

amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti

religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

 

ARTICOLO III-153

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e

qualsiasi misura di effetto equivalente.

 

ARTICOLO III-154

L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚ all'esportazione e al

transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di

tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di

protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà

industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di

discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.