a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

AMBITO DI APPLICAZIONE - INTERPRETAZIONE

 

ARTICOLO II-111

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi

dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente

nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i

principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti

delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle

competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica

le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

 

ARTICOLO II-112

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta

devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel

rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano

necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o

all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono

disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione

europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata

degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non

preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni

costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti

legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri

allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.

Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo

della legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente

Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al

fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.

 

ARTICOLO II-113

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal

diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o

tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

 

ARTICOLO II-114

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto

di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella

presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla

presente Carta.

 

ARTICOLO IV-437

1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la

Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo

agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e

il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il

paragrafo 2 del presente articolo.

2. I trattati relativi all'adesione:

a) del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

b) della Repubblica ellenica,

c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,

d) della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della

Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della

Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della

Repubblica slovacca

sono abrogati.

Tuttavia:

- le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto

riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,

dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica,

del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della

Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono

mantenuti conformemente a detto protocollo;

- le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel

protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di

Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,

della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della

Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici

 

ARTICOLO IV-438

Successione e continuità giuridica

1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato

sull'Unione europea e alla Comunità europea.

2. Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in

vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite

loro ai sensi del presente trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni in

applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato.

3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati

dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non

saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per

le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437.

Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore

del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai

rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli

Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività

delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative,

le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative

all'Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi

mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati.

4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo

grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437,

così come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte

d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della

Costituzione.

5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di

entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le

istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.

 

ARTICOLO IV-442

I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.