a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
AMBITO DI APPLICAZIONE -
INTERPRETAZIONE
ARTICOLO II-111 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione. 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione. ARTICOLO II-112 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali. ARTICOLO II-113 Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. ARTICOLO II-114 Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta. ARTICOLO IV-437 1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo. 2. I trattati relativi all'adesione: a) del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, b) della Repubblica ellenica, c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, d) della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca sono abrogati. Tuttavia: - le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo; - le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici ARTICOLO IV-438 Successione e continuità giuridica 1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunità europea. 2. Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato. 3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437. Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all'Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati. 4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, così come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione. 5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate. ARTICOLO IV-442 I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante. |