a cura di Claudio Nunziata    Le parole chiave della Costituzione Europea  

estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it

AMBIENTE

 

ARTICOLO I-14

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:  …….e) ambiente,

 

ARTICOLO I-57

1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di

prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e

pacifiche basate sulla cooperazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti

accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in

comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

 

ARTICOLO II-97

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati

nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

 

ARTICOLO III-119

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e

nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di

promuovere lo sviluppo sostenibile.

 

ARTICOLO III-172

1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la

realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le

misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative

degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È

adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale…….

3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità,

sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione

elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di

conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro

europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga

necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo

III–154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni

alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione

tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione,

uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove

scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un

problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione,

esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione

europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se

esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel

commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato

interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai

paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la

Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente

paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre

disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina

immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che

è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che

esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato

membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro

Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una

clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di

carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

 

ARTICOLO III-223

1. Fatto salvo l'articolo III-224‚ la legge europea definisce i compiti‚ gli obiettivi prioritari e

l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il

coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a

progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del

Comitato economico e sociale.

2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare

successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per

l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa

approvazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-233

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

a) salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

b) protezione della salute umana;

c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a

livello regionale o mondiale.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto

della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della

precauzione e dell'azione preventiva‚ sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei

danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto‚ le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente

comportano‚ nei casi opportuni‚ una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a

prendere‚ per motivi ambientali di natura non economica‚ disposizioni provvisorie soggette ad una

procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;

b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;

c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;

d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle

singole regioni.

4. Nel quadro delle rispettive competenze‚ l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi

terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell'Unione

possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

 

ARTICOLO III-234

1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per

realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172‚ il Consiglio adotta all'unanimità leggi

o leggi quadro europee che prevedono:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza:

i) sull'assetto territoriale;

ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con

la disponibilità delle stesse;

iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di

energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea per

rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.

In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle

regioni e del Comitato economico e sociale.

3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da

raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e

sociale.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni

previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione‚ gli Stati membri provvedono al finanziamento e

all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga"‚ qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi

costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro‚ tale misura prevede in

forma appropriata:

a) deroghe temporanee e/o

b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione.

6. Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati

membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono

essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

 

ARTICOLO III-292…..

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello

di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:…..…

f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la

qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di

assicurare lo sviluppo sostenibile;

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il

buon governo mondiale.

3. …..L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.