a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
AIUTI DI
STATO
ARTICOLO III-138 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività..….. 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare:…..h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri. ARTICOLO III-167 1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚ falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚ b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali‚ c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania‚ nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche‚ quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio‚ quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. ARTICOLO III-168 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione‚ dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni‚ constati che un aiuto concesso da uno Stato membro‚ ovvero mediante risorse statali‚ non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167‚ oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo‚ adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito‚ la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea‚ in deroga agli articoli III-360 e III-361. A richiesta di uno Stato membro‚ il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto‚ istituito o da istituirsi da parte di questo Stato‚ deve considerarsi compatibile con il mercato interno‚ in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-169‚ quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato‚ nei riguardi di tale aiuto‚ la procedura prevista dal presente paragrafo‚ primo comma‚ la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo. Tuttavia‚ se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta‚ la Commissione delibera. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione‚ in tempo utile perché presenti le sue osservazioni‚ i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167‚ la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ARTICOLO III-169 Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168‚ paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. ARTICOLO III-238 Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. |