a cura di Claudio Nunziata Le parole chiave della Costituzione Europea |
estratto da: proposte.san-nicola-arcella.it |
AGRICOLTURA
ARTICOLO I-14 1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17. 2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: ….d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare, ARTICOLO III-121 Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle
esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali. ARTICOLO III-224 La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III–219, paragrafo 3. ARTICOLO III-225 L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. ARTICOLO III-226 1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. 2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232‚ le norme relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una politica agricola comune. ARTICOLO III-227 1. Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività dell'agricoltura‚ sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione‚ in particolare della manodopera‚ b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola‚ grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura‚ c) stabilizzare i mercati‚ d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti‚ e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare‚ si considera: a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole‚ b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti‚ c) il fatto che‚ negli Stati membri‚ l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia. ARTICOLO III-228 1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo
III-227 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti‚ tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: a) regole comuni in materia di concorrenza‚ b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato‚ c) un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227‚ e in particolare regolamentazioni dei prezzi‚ sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti‚ sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi‚ potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia. ARTICOLO III-229 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227‚ può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune: a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale‚ della ricerca e della divulgazione dell'agronomia‚ che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune, b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti. ARTICOLO III-230 1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2‚ tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali‚ b) nel quadro di programmi di sviluppo economico. ARTICOLO III-231 1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune‚ compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-228‚ paragrafo 1‚ come pure l'attuazione delle misure di cui alla presente sezione. Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. 4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228‚ paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato‚ alle condizioni previste al paragrafo 2: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati‚ avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie‚ e b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. 5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti‚ le materie prime di cui trattasi‚ utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi‚ possono essere importate dall'esterno dell'Unione. ARTICOLO III-232 Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro‚ gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata‚ salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità. |